RISTRUTTURAZIONE
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Il bonus ristrutturazione consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Tuttavia, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.
La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. Spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
Per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del destinatario delle somme (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Inoltre, nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione.
Vanno poi conservati ed esibiti a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative richieste per la tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non sono previste abilitazioni, basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale bisogna indicare la data di inizio dei lavori e va attestato che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
- la domanda di accatastamento, se si tratta di immobili non ancora censiti
- le ricevute di pagamento dell’IMU, sempreché sia dovuta
- la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora si tratti di interventi sulle parti condominiali
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore dell’immobile, in caso di interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
- la comunicazione preventiva all’ASL contenente la data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- le ricevute dei bonifici di pagamento.
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FAQ SULLA RISTRUTTURAZIONE E INICENTIVI IN CORSO
Bonifico per detrazioni fiscali ristrutturazione
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Il nostro personale ti spieghera e aiuterà per la giusta compilazione
Quale tipologie di intervento sono ammesse?
Il bonus è destinatoù per interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia.
Quali soggetti sono ammessi?
Contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
Comprensione alla corretta gestione delle domande
Il nostro staff ti spiegherà e ti informerà passo passo per una corretta presentazione per le detrazioni fiscali in corso
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